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Consiglio di Stato - Ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo

Consiglio di Stato - Ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo
Dicembre12

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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Consiglio di Stato - Ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo

Consiglio di Stato sez. V 9/12/2013 n° 5874

Appalti pubblici – Avvalimenti requisiti speciali – Ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato – Sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 Ottobre 2013, in causa C-94/12 – Orientamento della Corte vincolante per il giudizio nazionale.

Osserva il collegio che la Corte di Giustizia, Sez.V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, ha affermato che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 Marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l’art. 49 c.6 del d.lgs. 163/06, la quale vieta, in via generale , agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.

La Corte ha quindi definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.

L’orientamento della Corte è vincolante per il giudice nazionale, e risulta conforme a quello già espresso da questo Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 8 febbraio 2011, n.857, mentre deve essere superato il diverso orientamento espresso da C.di S., VI, 13 giugno 2011 n.3565

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