Cancellato l’obbligo di subappalto delle opere specialistiche in assenza di certificazione SOA. Alle imprese generali anche i lavori specialistici.
Le grandi imprese attraverso l’associazione di categoria (AGI) hanno vinto il ricorso per la cancellazione di alcune norme del regolamento appalti (in particolar modo il Dpr 207/2010).
Attraverso il decreto del Presidente della Repubblica del 30 Ottobre che rende operativo il parere del Consiglio di Stato n° 3014 del 26 Giugno 2013, finalmente sono state abrogate le norme che imponevano alle imprese generali di subappaltare le opere specialistiche in assenza di specifica qualificazione.
Prima del suddetto ricorso si vietava alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione SOA, obbligando le stesse a subappaltare l’esecuzione dei lavori o viceversa dare vita a un Ati verticale con un’impresa specializzata.
Con l’accoglimento del ricorso, le imprese generali aggiudicatarie di un appalto pubblico qualificato nella categoria prevalente potranno realizzare direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto e non più, solo per quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione.
Vengono annullate anche le norme che regolano la possibilità di sfruttare i lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione.
Il ministero delle Infrastrutture si è impegnato a rimettere mano al regolamento ridisegnando l’assetto delle categorie per trovare una nuova soluzione di equilibrio tra categorie generali e specialistiche, il lavoro è ancora in corso, ma si prevede che la rivoluzione in cantiere sia solo all’inizio.
Sunto estratto dall’articolo del 29 ottobre di Edilizia e Territorio del Sole 24 ore.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-11-29/rivo...
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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