Consiglio di Stato: in ATI lavori (ma non requisiti) in quote uguali alla partecipazione al team
In caso di raggruppamento di imprese, la corrispondenza con le quote di partecipazione al team vale soltanto per la percentuale di esecuzione lavori.
Nessuna possibilità che la corrispondenza con le quote di partecipazione al raggruppamento venga invocata anche per la distribuzione della qualificazione tra le singole imprese. Non solo.
L'obbligo di eseguire i lavori nella stessa percentuale di partecipazione al gruppo dichiarata con l'offerta, dal 15 agosto 2012 (da quando ciò è entrata in vigore la modifica all'articolo 30, comma 13 del codice appalti decisa dal Dl 95/2012, si applica soltanto agli appalti di lavori.
Per servizi e forniture basta soltanto indicare quale parte del servizio o fornitura verrà svolta dalle singole imprese senza alcun obbligo di corrispondenza. Infine, la mancata indicazione delle quote di partecipazione al gruppo in sede di offerta costituisce causa di esclusione, anche in caso di silenzio del bando sul punto specifico.
Ma questo principio vale soltanto per gli appalti, mentre non si applica ai cosiddetti contratti esclusi o alle concessioni di servizi pubblici, come un programma di housnig sociale con successiva gestione degli affitti.
Sono le importanti precisazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n° 7/2014 emessa in Adunanza Plenaria e depositata il 30 gennaio 2014.
Spunto news estrapolato dal sito www.ediliziaeterritorio.it a firma di Mauro Salerno
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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