Entrata in vigore dell’ art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06
L’attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall’art. 23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall’art. 8 comma 3ter della legge n. 11/2015 e dall’art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Al fine di garantire l’attuazione del disposto normativo, il medesimo comma 3bis prevede, inoltre, che l’Autorità non rilasci il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di aggregazione. Il mancato rilascio del codice identificativo di gara, comporta, infine, quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
A seguito di successivi interventi normativi, precedentemente richiamati, il termine inizialmente previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Stante quanto sopra premesso, in osservanza del vigente disposto dell’art. 33 comma 3 bis, a decorrere dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato ai responsabili del procedimento che non dichiarino espressamente di trovarsi in una delle condizioni ammesse dalle sopra richiamate disposizioni, e segnatamente il CIG non è più rilasciato:
1) a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
2) ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro
I sistemi informativi dell’Autorità realizzati per il rilascio del CIG (SIMOG e SmartCIG) sono stati implementati al fine di una corretta applicazione delle disposizioni di cui trattasi, che tiene conto delle molteplici fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono richiedere il CIG, prevedendo la possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste formulate.
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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