Appalti: le sanzioni in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei requisiti di ordine generale
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2015 la determina n. 1 assunte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sui “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti“.
La determina stabilisce le linee guida per l’interpretazione delle due nuove disposizioni inserite nel codice degli appalti, con scopo deflattivo del contenzioso amministrativo. In particolare la novella normativa prevede che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e’ garantito dalla cauzione provvisoria.
Articolo tratto dal sito internet www.moltocomuni.it
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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