Avvalimento: come partecipare ad una gara pubblica senza possederne i requisiti
Chi non ha le capacità per concorrere all’affidamento di una commessa pubblica non vi deve necessariamente rinunciare, ma può servirsi dell’avvalimento, strumento grazie al quale l’imprenditore ha la facoltà di sfruttare le potenzialità e mezzi di un altro operatore economico al fine di rispettare i requisiti messi a bando ed evitare cosi l’esclusione della gara [1].
In altri termini, con questo meccanismo anche la piccola e media impresa può sperare di acquisire commesse pubbliche, impegnandosi ad eseguirle con mezzi di altri (tecnicamente definite imprese ausiliarie o avvalsi). L’agevolazione è estesa a tutte le tipologie di appalto, sia di lavori che di servizi e forniture, e può essere impiegata per avvalersi sia delle capacità altrui di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, che delle loro certificazioni di qualità (cosiddetto SOA).
In definitiva l’interessato può concorrere alla selezione pubblica spendendo fatturato, esperienza, macchinari e mezzi di soggetti diversi, sempre che dimostri il personale possesso dei requisiti morali [2]. Il limite risponde ad ovvie ragioni di trasparenza e ordine pubblico, per la cui tutela si impone tanto al concorrente, quanto all’impresa ausiliaria, l’onere di presentare un’apposita dichiarazione attestante la propria affidabilità [3]. Per gli stessi motivi è vietato il ricorso all’avvalimento, ogniqualvolta il suo impiego conduce ad uno stravolgimento del mercato o alla turbativa della gara. Né è un esempio l’impiego dello strumento ad opera di operatori economici che appartengono a settori commerciali del tutto estranei a quelli che caratterizzano l’oggetto del contratto messo a bando. D’altronde con l’avvalimento si intende integrare le capacità dell’interessato – affinché questi possa confrontarsi ad armi pari con i propri competitors – e non aprire il mercato a soggetti che svolgono tutt’altra attività [4].
Dunque, al fine di prevenire effetti perversi e favorire il perseguimento degli scopi sopra citati, il concorrente deve corredare la propria offerta con una serie di documenti – la cui mancanza può essere causa di esclusione della gara – nonché rispettare il divieto di:
- avvalersi di imprese ausiliarie già impegnate con altri concorrenti nel medesimo procedimento [5];
- avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione. Fermo restando eventuali deroghe previste dal bando in presenza di particolari esigenze, come la complessità delle prestazioni o la rilevanza del valore dell’appalto [6].
Documentazione da presentare
All’offerta, si devono allegare [7]:
1) la propria attestazione SOA e quella dell’impresa ausiliaria: con la prima si dimostrerà l’appartenenza al ramo economico del contratto messo a bando, mentre con la seconda il possesso, in capo all’ausiliaria, dei certificati attinenti ai requisiti di qualità prescritti per la partecipazione alla gara.
2) dichiarazione unilaterale di avvalimento: redatta dal concorrente e finalizzata a individuare l’impresa ausiliaria e l’indicazione precisa dei requisiti di cui ci si vuole avvalere;
3) dichiarazione del beneficiario e dell’ausiliario sul possesso dei requisiti morali: atto la cui portata è stata già menzionata in precedenza;
4) dichiarazione dell’impresa ausiliaria sulla disponibilità di affidare le proprie risorse al concorrente: è il documento mediante il quale l’avvalso si impegna formalmente, innanzi alla stazione appaltante, a mettere a disposizione dell’interessato, per tutta la durata dell’appalto, i mezzi e le capacità richieste per la partecipazione alla gara e specificate nel contratto di avvalimento. L’obbligatorietà dell’adempimento è presto spiegata dall’imputabilità di una responsabilità solidale in capo all’impresa ausiliaria nei confronti dell’ente pubblico. Secondo i giudici infatti, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, l’amministrazione può pretendere dall’impresa ausiliaria l’esecuzione dei lavori rimasti disattesi [8];
5) contratto di avvalimento: accordo stipulato tra concorrente e impresa ausiliaria con il quale una parte si impegna nei confronti dell’altra a fornire i requisiti e le risorse necessarie al concorso, dietro pagamento di un prezzo, altra utilità o a titolo gratuito;
6) dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’astensione dalla gara. L’astensione deve essere totale, poiché non è concessa la partecipazione dell’ausiliaria nemmeno per il tramite di rapporti consortili o in associazione con altri concorrenti.
La completa e corretta presentazione del carteggio sopra elencato, costituisce elemento imprescindibile, ma non sufficiente, per ricorrere all’avvalimento. Infatti, l’accesso alla selezione non è automatico ma è subordinato alla conclusione positiva dei controlli effettuati dall’amministrazione appaltante sulla documentazione presentata e sul rispetto delle disposizioni sintetizzate in precedenza.
[1] Art. 49, d.lgs. 163/2006.
[2] Elencati dall’art. 38, d.lgs. 163/2006.
[3] Art. 49, comma 2, lett. b – c, d.lgs. 163/2006.
[4] TAR Campania – Napoli, sent. n. 3329 del 23.06.11.
[5] Art. 49, comma 8, d.lgs. 163/2006.
[6] Art. 49, comma 6, d.lgs. 163/2006
[7] Art. 49, comma 2, d.lgs. 163/2006.
[8] Cons. Stato, sent. n. 8059 del 16.11.10.
Articolo tratto dal sito internet www.laleggepertutti.it del 21 ottobre 2014
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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