Appalti, no all’esclusione per lievi irregolarità fiscali
CdS: esclusione solo se i debiti tributari pregiudicano l’affidabilità del concorrente.
Un’impresa può essere esclusa da una gara d’appalto solo per irregolarità fiscali considerate di una gravità commisurata alla sua dimensione. Lo ha affermato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato con la sentenza 4854/2014.
L’esclusione, ha sottolineato il CdS, non deve infatti rappresentare un provvedimento sproporzionato rispetto all’importo del debito tributario accertato.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni, il Consiglio di Stato ha fatto notare che, per poter essere ammessi ad una gara d’appalto, l’essenziale è assicurare la solvibilità e la solidità finanziaria del concorrente.
In base al Codice Appalti, sono escluse dalle gare le imprese che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto al pagamento di imposte e tasse.
Il DL 70/2011 ha poi aggiunto una nuova condizione alle cause di esclusione, prevedendo che la violazione debba anche essere grave. In questo modo si amplia la platea dei soggetti ammessi alle gare e si escludono solo quelli con debiti di importo tale da poter pregiudicare la loro affidabilità patrimoniale e professionale.
Articolo tratto dal sito internet www.edilportale.com del 03.10.2014
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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