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Le soluzioni migliorative negli Appalti Pubblici

Le soluzioni migliorative negli Appalti Pubblici
Settembre18

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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Le soluzioni migliorative negli Appalti Pubblici


Le soluzioni progettuali migliorative sono ammesse negli appalti da affidare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a patto di non modificare l’oggetto del contratto.

La sentenza 4578/2014 del Consiglio di Stato distingue tra proposte migliorative e varianti.
In materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti progettuali: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione.

Le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.

Va escluso che l'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria violi il divieto di immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione se all'esito di C.T.U. disposta dal Giudice di prime cure abbia motivatamente escluso che l’offerta presentata dall'aggiudicatario contenga delle varianti (migliorative) che eccedano i limiti previsti dal disciplinare di gara e che come tali abbiano dato luogo ad progetto essenzialmente diverso da quello posto a base di gara.
Nel valutare se l’offerta presentata dall’aggiudicatario contenga delle varianti (migliorative) che eccedano i limiti previsti dal disciplinare di gara, il CTU deve procedere all’accertamento, di carattere globale e onnicomprensivo, logicamente non frazionabile nei singoli elementi che compongono l’offerta progettuale, della sostanziale coincidenza di quest’ultima con il progetto posto a base di gara; d’altra parte, prescindendo irragionevolmente da una considerazione complessiva del progetto offerto, dovrebbe escludersi in radice la stessa ammissibilità di offerte o di varianti migliorative.
Nella sentenza presa in esame dal Consiglio di Stato, il raggruppamento di imprese che si era aggiudicato l’appalto aveva apportato delle modifiche al progetto andando a creare una soluzione tecnica completamente diversa dal progetto definitivo posto a base di gara.

Per questo motivo l’aggiudicazione è stata annullata.

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