Avvalimento: è sufficiente che siano individuate le risorse necessarie
Avvalimento: non è necessario che l’impresa ausiliaria metta a disposizione l’intera azienda od un suo ramo, e´ sufficiente che siano individuate risorse “necessarie” di cui il concorrente sia “carente”.
sentenza del TAR Lombardia Milano Sez. III del 26.8.2014 n. 2241
La giurisprudenza ha chiarito che il contratto di avvalimento deve rispettare la disciplina civilistica in tema di contenuto contrattuale, con particolare riferimento all’esistenza ed alla determinatezza dell’oggetto: esso deve identificare in modo chiaro ed esauriente la volontà del soggetto ausiliario di impegnarsi, la natura dell’impegno assunto e la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento (ex multis: Cons. Stato, V, 05.12.2012, n. 6233; TAR Lombardia, Milano, III, 29.12.2012, n. 3290; TAR Toscana, I, 21.05.2012, n. 986; TAR Toscana, Sez. I, sentenza 21.03.2013 n. 443). Nel caso in giudizio l’aggiudicataria ha depositato un contratto di avvalimento contenete la seguente clausola: il rappresentante legale dell´impresa ausiliaria o un suo delegato tecnico potrà preventivamente verificare le gare e i capitolati d´appalto prima di consentire l´avvalimento e potrà negarlo a suo insindacabile giudizio. In caso di effettiva aggiudicazione dell´appalto, l´impresa ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente l´avanzamento dei lavori, la regolarità dell´esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi degli stessi". Tale clausola non pare rendere incerto o meramente potestativa l’esecuzione del contratto di avvalimento. Si tratta infatti della previsione di un potere di controllo da parte del concedente i beni oggetto di avvalimento sul loro uso e sugli obblighi contrattuali che giustificano l’avvalimento, che si giustifica con il fatto che i beni del concedente vengono utilizzati nell’ambito di contratti collegati rispetto ai quali il contratto di avvalimento è servente e che ne condizionano l’efficacia e la validità. In merito occorre rammentare anche la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l’effettiva partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, VI, 13.05.2010, n. 2956, secondo cui l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti) (Cons. Stato, V, 18.11.2011, n. 6079; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.01.2013 n. 90). Tali poteri di verifica sono strettamente connessi all’accertamenti di casi di inadempimento contrattuale da parte dell’ausiliato, che possano far sorgere una responsabilità dell’auiliario, e potranno essere fatti valere con i mezzi propri, ma non permettono al concedente di decidere a suo insindacabile giudizio di impedire o interrompere l’esecuzione del contratto di (...) La giurisprudenza ha chiarito che l´utilizzazione dell´istituto dell´avvalimento - che consente ad un´impresa di ricorrere alle referenze tecniche, economiche e finanziarie di un´altra impresa c.d. ausiliaria, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa necessari per partecipare ad una gara - è subordinata alla dimostrazione dell´effettiva possibilità giuridica da parte del prestatore di servizi di utilizzare detta capacità mediante la presentazione dell´impegno a tal fine di detto soggetto"(T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008, n. 430). E’ stata in proposito confermata dal Consiglio di Stato la necessità che l’impresa dimostri in modo rigoroso l’effettiva disponibilità di risorse, mezzi e qualificazione dei soggetti avvalenti in forza di un "vincolo giuridico, che obblighi il soggetto terzo a fornire al concorrente i requisiti, di cui non dispone direttamente e la cui titolarità, in forza di detto vincolo, viene ad essere riferita al soggetto che partecipa alla gara. La specificità ed effettività delle risorse prestate non comporta però necessariamente che il contratto di avvalimento comporti l’affitto d’azienda o di un suo ramo. L’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 lettera d) specifica infatti che l’avvalimento richiede una dichiarazione sottoscritta dall´impresa ausiliaria con cui quest´ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell´appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Ne consegue che non è necessario che l’ausiliaria metta a disposizione l’intera azienda od un suo ramo, essendo sufficiente che siano individuate risorse “necessarie” di cui il concorrente sia “carente”. Neppure può valutarsi, al fine di giudicare sulla validità dell’avvalimento, se tali risorse siano sufficienti, essendo questo profilo parte integrante del giudizio di valutazione dell’offerta o di anomalia.
Articolo tratto da "Gazzetta Amministrativa della repubblica Italiana" del 27 Agosto 2014
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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