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Il potere di revoca degli enti appaltanti

Il potere di revoca degli enti appaltanti
Settembre08

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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Il potere di revoca degli enti appaltanti

Dal momento della stipula del contratto, l'ente appaltante che intenda sciogliersi dal vincolo negoziale non può ricorrere al potere di revoca dell'aggiudicazione ma deve utilizzare il diritto di recesso disciplinato dall'articolo 134 del Codice dei contratti pubblici:


Art. 134 (Recesso)
(art. 122, d.P.R. 554/1999; art. 345, l. n. 2248/1865, all F)

 

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.


A seguito della sentenza n.14 del 20 Giugno 2014 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è così finalmente intervenuta sulla questione che ha da tempo avuto due diversi orientamenti contrapposti, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Il principio affermato accoglie un'impostazione che, ai fini dello scioglimento del contratto, valorizza la posizione paritetica dell'ente appaltante in luogo di quella fondata sul ricorso a poteri pubblicistici.


Leggi la sentenza 

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