TAR Veneto, Sez. I, 15 gennaio 2016, n. 7 Dichiarazione di condanne penali e contratto di avvalimento
Sulla possibilità o meno di escludere un concorrente nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione di alcune condanne penali - Sulla portata generale o meno dell'istituto dell'avvalimento nella disciplina dei contratti pubblici e nelle concessioni di pubblici servizi.
Conformemente al prevalente indirizzo giurisprudenziale, nelle gare di appalto l'omessa dichiarazione “di alcune condanne penali può essere sanzionata con l'esclusione solo in presenza di un obbligo stringente imposto dal bando, mentre, in caso contrario, il concorrente può ritenersi esonerato dal dichiarare l'esistenza di condanne per infrazioni penalmente rilevanti, ma di lieve entità” (cfr., ex multis, Cons. St. sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1799; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 507). Ne discende, pertanto, che nel caso in cui la dichiarazione asseritamente incompleta sia stata resa sulla scorta di indicazioni non univoche della legge di gara, il concorrente non può incorrere, per ciò solo, nella sanzione di esclusione dalla procedura, dovendo, in tale circostanza, il rigore formalistico cedere di fronte a formulazioni degli atti di gara che possono indurre dubbi interpretativi, “tanto più che vige oggi la regola della tassatività delle cause di esclusione, di cui all'art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti, che s'ispira ad un criterio sostanzialistico e riafferma il favor partecipationis” (cfr., Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 507).
Nella disciplina dei contratti pubblici e delle concessioni di pubblici servizi, il contratto diavvalimento è istituto di carattere generale, la cui principale funzione.... [leggi tutto]
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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