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Appalti nulli senza concessione edilizia

Appalti nulli senza concessione edilizia
Febbraio02

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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Appalti nulli senza concessione edilizia

La sentenza della Cassazione in tema di validità del contratto di appalto per la realizzazione di opere stipulato senza la preventiva esistenza di concessione edilizia.

contratti di appalto stipulati relativamente alla costruzione di un immobile per il quale non è stata ottenuta la concessione edilizia sono da ritenersi nulli. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.21350/2015.

Nullità del contratto

Se l’opera viene realizzata in assenza di permesso di costruire, l’impresa non può pretendere il pagamento, essendo il contratto di appalto nullo ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile, violando le norme in materia di urbanistica.

Più in particolare, si legge nella sentenza:

“Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015/2007)”.

Dunque il contratto di appalto è nullo e l’impresa non può pretendere il pagamento, se la concessione edilizia viene rilasciata solo dopo la consegna dell’opera, anche se è stata richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

Diversamente, se la concessione edilizia viene rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto, ma prima che l’opera venga realizzata, il contratto non è nullo: in questo caso la sua validità viene subordinata al rilascio del permesso. In sostanza si tratta di una sorta di sospensione che termina automaticamente con l’autorizzazione dell’Amministrazione a realizzare l’opera e l’impresa mantiene il diritto al pagamento della prestazione.


Articolo tratto dal sito internet www.pmi.it del 29 Gennaio 2015

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