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IVA agevolata in edilizia

IVA agevolata in edilizia
Gennaio22

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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IVA agevolata in edilizia

IVA agevolata in edilizia: 3 concetti chiave per usufruirne

L'incentivo interessa gli interventi edili realizzati su edifici privati a carattere abitativo: dalla manutenzione ordinaria al risanamento conservativo

IVA agevolata in edilizia: si tratta di uno degli incentivi più importanti (insieme al bonus ristrutturazioni e all'Ecobonus) per conferire nuova inerzia positiva al comparto dell'edilizia nel nostro paese: gli interventi e le opere edilizie che si pongono l'obiettivo virtuoso del recupero del patrimonio edilizio di carattere residenziale sono infatti soggetti ad un’aliquota IVA agevolata.

IVA agevolata in edilizia: una misura stabile
Si tratta di una misura ormai divenuta stabile, e capace di stimolare e spingere gli interventi in edilizia: ma a quali lavori si applica l'aliquota agevolata? Ecco le tipologie di lavori coinvolte:
- Pagamento dei lavori relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici privati a carattere abitativo;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo.

Aspetti fondamentali
Ma quali sono gli aspetti peculiari che consentono al privato cittadino di usufruire dell'aliquota IVA agevolata in edilizia? Ecco 3 sintetici aspetti che non possono essere ignorati quando si parla di IVA in edilizia:

1. In primo luogo l'impresa che effettua i lavori edili deve richiedere al committente (ovvero il cliente) una dichiarazione (autodichiarazione) con la quale quest'ultimo si assume la responsabilità per l'aliquota IVA ridotta applicata (ne esistono varie tipologie, al 10% e al 4%).

2. La dichiarazione richiesta non esonera completamente l’impresa da una eventuale contestazione sollevata dell'Amministrazione finanziaria: tuttavia questa dichiarazione può essere utile all'impresa nell'accertarsi che il fabbricato su cui si effettuano i lavori abbia effettivamente una destinazione abitativa.

3. L’impresa non può addurre rifiuti all'applicazione di tale aliquota IVA: esiste spesso una certa disinformazione a riguardo, ed è pertanto compito del cliente essere correttamente informato della presenza di questa possibilità, rendere edotti gli altri soggetti in materia e chiederne conseguentemente la congrua applicazione.

Articolo tratto dal sito internet www.ediliziaurbanistica.it del 19.01.2015

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