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Edilizia: scadenza Durc anticipata a 90 giorni

Edilizia: scadenza Durc anticipata a 90 giorni
Gennaio19

Pubblicato in: Articoli

Pubblicato da: Segreteria Agoraa

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Edilizia: scadenza Durc anticipata a 90 giorni

Regolarità contributiva a scadenza anticipata in edilizia. Dal 1° gennaio 2015, infatti, la durata del Durc emesso per i lavori edili tra soggetti privati si è ridotta da 120 a 90 giorni dalla data di emissione. A stabilirlo il comma 8-sexies dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

Confermata invece la validità di 120 giorni (così come previsto dal Decreto del Fare, DL 69/2013), per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale. 


Per regolarità contributiva s’intende la correttezza di un’impresa in tutti i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e casse edili per le imprese di tale settore) con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all’intera situazione aziendale. Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta tale regolarità: è unico perché rispetto al passato, quando era necessario fare tre richieste e ottenere altrettante certificazioni di regolarità (una per ciascuno degli enti: Inps, Inail e casse edili), con il Durc le imprese (e i consulenti) fanno un’unica richiesta e ottengono un unico certificato, peraltro in versione telematica e in un numero molto limitato di ipotesi.

A che cosa serve
Il Durc deve essere richiesto per: tutti i contratti pubblici (per ogni fase: verifica dichiarazione sostitutiva, aggiudicazione del contratto, stipula contratto, pagamento degli stati d’avanzamento lavori o prestazioni relative a servizi o forniture, certificato collaudo o regolare esecuzione o verifica conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale e rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata); la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione; i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Denuncia inizio attività (Dia); la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da enti o pubbliche amministrazioni diversi da Inps e Inail; il rilascio dell’attestazione Società organismi di attestazione (Soa); l’iscrizione all’Albo dei fornitori; finanziamenti e sovvenzioni per realizzare investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche; la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all’applicazione del Codice e del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa); l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali.

La validità
Dal 2 settembre 2013, il Durc viene richiesto e recapitato esclusivamente tramite Pec (Posta elettronica certificato) agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta (su internet all’indirizzo http://www.sportellounicoprevidenziale.it/). Dalla stessa data, inoltre, la validità del Durc è fissata a 120 giorni per tutti i tipi di certificati (contratti, appalti, benefici ecc.), con un’unica eccezione: i lavori edili tra soggetti privati. In tal caso, infatti, la validità di 120 giorni è rimasta per i certificati emessi entro il 31 dicembre 2014; per quelli emessi dal 1° gennaio 2015 è scesa invece a 90 giorni.

Articolo tratto dal sito internet www.lavorofisco.it 

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