Le nuove procedure per le varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d'opera sono in Italia disciplinate dall'art.25 della legge 11 Febbraio 1994 n.109, dall'art. 134 del DPR 21 Dicembre 1999 e dagli artt.10,11,12 del DM 19 Aprile 2000, n.145.
“le varianti in corso d’opera sono ammesse, sentiti il progettista e il Direttore Dei Lavori nei seguenti casi”:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative; come ad es. l’introduzione di una normativa tecnica nuova successiva alla pubblicazione del bando di gara, comporta la necessità di adeguare l’originario progetto;
b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento che subordina al regolamento solo la definizione delle modalità di accertamento della condizione e non l’efficacia della medesima.
c) Nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma del codice civile ( definita come sorpresa geologica); ipotesi introdotta dalla Legge n. 216/95 e si verifica quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore;
d) Per errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; (l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, ecc)
e) Per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel 5% dell’importo contrattuale e con copertura nello stanziamento già previsto per l’intervento (comma 3, secondo e terzo periodo).
Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il comunicato del 16 luglio 2014 ha reso nota la documentazione da consegnare nella realizzazione delle opere pubbliche, da parte delle Stazioni Appaltanti per ciascuna variante in corso d’opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza:
- la relazione del responsabile del procedimento;
- il quadro comparativo di variante;
- l’atto di validazione;
- e il provvedimento definitivo di approvazione;
non dimenticando di inoltrare il numero del codice identificativo di gara (CIG), ed essere disponibili ad integrare, nel caso in cui gli uffici dell’Autorità lo richiedano, la documentazione progettuale.
Documentazione che deve essere inviata impiegando la posta elettronica certificata (PEC), ove possibile, all’indirizzo PEC protocollo@pec.avcp.it entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche al progetto iniziale da parte della Stazione Appaltante.
In caso di ricorso alla posta ordinaria, i documenti andranno spediti all’indirizzo: “Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma.”
Per agevolare le operazioni, nell’oggetto è preferibile riportare la dicitura “Trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera ex art.37 del DL n. 90/2014 – cig.appalto n.”.
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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